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ETICHETTATURA CALZATURE: ECCO LE LINEE GUIDA

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ETICHETTATURA CALZATURE: ECCO LE LINEE GUIDA
21 febbraio 2019

Sostenere che "siamo ciò che indossiamo" ha una doppia valenza. In primis sicuramente identitaria/culturale: anche se a volte non diamo peso alla connotazione culturale, indossiamo quotidanamente brand, loghi e tipologie di prodotti che ci connotano e che comunicano qualcosa di noi. In secondo luogo, indossare qualcosa significa alla lunga avere una superficie più o meno a contatto con la nostra epidermide. In senso letterale è bene "sapere ciò che si sta utilizzando" perché significa conoscere i materiali che compongono scarpe, vestiti e accessori che rappresentano per noi una seconda pelle a tutti gli effetti.
Per una maggior trasparenza si rende ormai obbligatoria l'etichettatura delle calzatrure normate dal D. Lgs 15 novembre 2017, n. 190 che dispone il nuovo quadro delle sanzioni sia dell'etichettatura delle calzature e dei prootti tessili sia delle informazioni obbligatorie per la tutela e la sicurezza del consumatore.

Quali sono le informazioni da riportare obbligatoriamente sulle etichette delle calzature?

  1. Etichetta con informazioni riguardanti le composizioni delle tre parti: tomaia, rivestimento della tomaia e della suola interna.
  2. Indicazioni minime relative a: a) denominazione legale o mercologica del prodotto; b) nome o ragione sociale o marchio e della sede legale del prodotto o dell'importatore in Unione Europea.
  3. Indicazioni in base al prodotto e al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produtto o eventuale della partita di prodotti della quale fa parte.

I simboli delle parti che compongono la calzatura nelle etichette sono i seguenti: 

Le autorità di accertamento hanno iniziato le visite ispettive in negozi, punti vendita e nelle imprese nei vari territori di compenteza. Ricordiamo pertanto che oltre all'etichettatura ci sono ulteriori doveri cui adempiere:

DOVERE DEL PRODUTTORE
Apporre su almeno una calzatura del paio l'etichetta di composizione (della cui veridicità il produttore è responsabile). Sull'imballaggio (o sull'etichetta della confezione) devono essere apposte le seguenti informazioni minime:

  • tipologia di prodotto;
  • dati identificativi dell'azienda (ragione sociale, o nome o marchio);
  • luogo/sede legale;
  • codice identificativo (p.iva);
  • contatti (telefono o indirizzo mail)
Queste informazioni permettono al consumatore di avere maggiore consapevolezza dei materiali e dell'effetivo luogo di provenienza dell'oggetto. Rappresenta così anche un'ulteriore occasione per certificare il valore aggiunto di una produzione. L'apposizione dei contatti permette inoltre a consumatore e rivenditore di mettersi in contatto con l'azienda produttrice per eventuali richieste o delucidazioni.

DOVERI DEL RIVENDITORE
  • verificare l'effettiva presenza dell'etichetta sulle calzature in vendita;
  • esporre nel proprio punto vendita una tabella esplicativa con la simbologia adottata nelle etichette e la relativa spiegazione;
La garanzia legale di conformità è a tutto beneficio del consumatore per due anni dalla consegna del bene (cioè dal momento dell'acquisto).
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Nel nostro store potrete trovare come sempre materiali per la produzione di calzature, articoli in pelle, borse ed accessori (su richiesta inviamo anche schede tecniche dei prodotti acquistati), ma anche per il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti come i resistentissimi ed eleganti nastri per la timbratura a caldo. Potrete riceverli in rotolo intero (altezza 1 metro, lunghezza 122 metri) o in rotoli già tagliati di alteza da 10 a 50 mm, in 38 colorazioni differenti.


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